Dicembre 12, 2024
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di Giada M. M. Zichittella

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 15 giugno scorso, il Decreto PA Bis, che ora inizia il suo iter per la conversione in legge. Molte le novità riguardanti la scuola, che vi riassumiamo qui di seguito:

  1. È stato soppresso il limite numerico prima imposto sul numero di abilitati previsti per specifiche classi di concorso;
  2. I docenti già abilitati su una determinata classe di concorso (o specializzati sul sostegno ma privi di abilitazione su materia) che vogliano conseguire una ulteriore abilitazione, potranno farlo svolgendo una formazione online corrispondente a 30 cfu;
  3. Le graduatorie degli idonei al concorso ordinario 2020 e al concorso STEM divengono graduatorie ad esaurimento; dall’anno scolastico 2024/2025 vincitori e idonei del concorso ordinario verranno perciò assunti dopo le immissioni in ruolo dei nuovi concorsi organizzati in attuazione del PNRR.
  4. Coloro che parteciperanno al prossimo concorso straordinario ter con 24 cfu conseguiti entro ottobre 2022 (o 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno specifico sulla classe per cui si concorre) e dovranno poi – se vincitori – colmare i restanti cfu fino ad arrivare a 60 durante l’anno di prova, potranno ripetere la prova finale una volta (ossia, potranno sostenerla max 2 volte);
  5. Per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti potranno essere svolti, in misura non superiore al 50% del totale, in modalità online sincrona (in diretta). Rimangono obbligatoriamente in presenza laboratori e tirocinio (20 cfu dei 60 totali).
  6. Fino al 31 dicembre 2024, gli ITP possono partecipare ai concorsi per le classi del tipo “B” con il solo diploma e 24 cfu (ossia, non è ancora richiesta la laurea triennale).
  7. La prova scritta dei concorsi consterà di quesiti a risposta multipla sulle competenze psico-pedagogiche, didattico-metodologiche, informatiche e di lingua inglese; la prova orale dovrà accertare le conoscenze e competenze sulla disciplina della classe per la quale si concorre (nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento). Si tratta di modifiche pensate per il periodo di attuazione del PNRR. Successivamente, i concorsi potranno tornare anche a una prova scritta con domande a risposta aperta.
  8. Infine, il testo del Decreto PA bis prevede specifiche misure per il rafforzamento delle funzioni ispettive e di controllo del MIM sulle istituzioni scolastiche.

Si dice soddisfatto il Ministro Valditara che, a commento di tutte le novità per la scuola previste dal Decreto PA Bis, afferma: “In linea con quanto previsto dal PNRR, abbiamo adottato una serie di misure che ci consentono, finalmente, di far partire sia i percorsi di formazione iniziale dei docenti che i concorsi. Allo stesso tempo diamo risposte concrete a categorie “dimenticate” dalla riforma del PNRR.”

Il Ministro si riferisce probabilmente agli idonei dei concorsi precedenti al PNRR e ai docenti cosiddetti “ingabbiati” che, da anni, attendono di potersi abilitare in insegnamenti diversi.

Noi sindacalisti del Fensir Sadoc, pur ravvisando nel decreto alcuni passi avanti in direzione della stabilizzazione dei precari, raccogliamo anche il malcontento dei docenti e degli aspiranti tali. In particolare, ci preme sottolineare che:

  1. Si era parlato di un prezzo calmierato per i 60 cfu ed invece le cifre che cominciano a trapelare si aggirano intorno a 2650 euro. Ancora una volta si chiede a docenti che, nella maggior parte dei casi, hanno una laurea completa (e sappiamo quali siano i costi di un percorso accademico) e i 24 cfu (anch’essi certamente non offerti gratuitamente dall’ex MIUR) di continuare a dissanguarsi economicamente. Peraltro si tenga conto che molti di questi stessi docenti, nello stesso anno accademico, frequenteranno il TFA sostegno i cui costi superano i 3000 euro.
  2. Bene la modalità online per venire incontro alle esigenze lavorative degli abilitandi, tuttavia la domanda sorge spontanea: si era detto che i 24 cfu non erano una adeguata via per formare docenti competenti nelle varie aree disciplinari e che i 60 lo sarebbero stati. Ebbene, ci sorge il dubbio che i 36 cfu che il MIM ci sta proponendo (a completamento dei 60) non siano altro che una “bella copia” dei 24: un tirocinio in presenza chiesto a docenti che magari insegnano su MAD da anni (e ai quali non viene riconosciuta l’esperienza svolta) e, per il resto, (ci auguriamo di sbagliarci) la solita accozzaglia di vaghe disquisizioni teoriche che poco o nulla hanno di realmente professionalizzante, soprattutto sulla specifica classe di concorso.
  3. Dulcis in fundo, dopo innumerevoli polemiche e contenziosi sui test a scelta multipla utilizzati negli ultimi concorsi… ritorna la scelta multipla. Ci auguriamo che il Ministero affidi in modo oculato la stesura dei quesiti agli enti preposti e, prima della somministrazione, provveda ad una accurata revisione. È stato detto che la ragione della scelta di questa modalità (che peraltro rimane spesso nozionistica ed incapace di cogliere la reale profondità della preparazione del candidato) è il tempo: bisogna accelerare la correzione. Ebbene, come Fensir Sadoc, non possiamo che far notare – dopo aver atteso quasi un anno l’attuazione della riforma della formazione iniziale – i docenti italiani si meritavano tempi più distesi di correzione, e prove più giuste e commisurate alla loro esperienza sul campo e preparazione.

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